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Internazionalizzazione e Reti d'imprese

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L'internazionalizzazione di un network d'imprese è cosa complessa ma non complicata.

Da un paio d'anni le imprese hanno uno strumento in più che solo oggi sta prendendo piede:
LA RETE D'IMPRESE aderenti ad un CONTRATTO DI RETE formato ai sensi dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 come modificato dal d.l. n.78/2010, convertito con l.n.122/2010

Attraverso la costituzione di una rete di imprese gli imprenditori si prefiggono di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un PROGRAMMA COMUNE DI RETE, a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica O ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, rendendo conveniente il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti:

  • nello sviluppo di funzioni condivise come la produzione e la logistica;
  • nella realizzazione di servizi o progetti comuni nel campo della ricerca;
  • nello sviluppo di reti di subfornitura e nell’adozione di un marchio, di un logo o di un packaging comuni.


Per un gruppo di imprese che insieme volessero iniziare un percorso di internazionalizzazione, l'acccordo potrebbe servire a:

  • predisposizione di analisi, ricerche di mercato, piani di marketing per la penetrazione industriale o commerciale su mercati esteri;
  • selezione di partner commerciali, agenti, concessionari e altri intermediari sui mercati esteri;
  • gestione e l'organizzazione di fiere all'estero;
  • definizione di protocolli tecnici ai fini della certificazione di prodotti da collocare su mercati stranieri;
  • adozione di marchi collettivi per favorire l'unificazione delle reti di vendita


Chi può aderire


Le reti di imprese sono costituite dall’insieme delle imprese svolgenti attività commerciale che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione che per adesione successiva.

Possono aderirvi imprese individuali, società di persone e di capitali, ed anche consorzi e cooperative.

Non è esclusa la possibilità che gruppi di imprenditori partecipino ad una rete mediante un consorzio con attività esterna.

L'aspetto più rilevante del nuovo contratto è il PROGRAMMA COMUNE DI RETE che è assimilabile a un progetto industriale, ad un business plan, in cui i contraenti stabiliscono fra loro «chi fa cosa e come» per poter conseguire lo scopo comune. Contratto e programma di rete dovranno definire ANCHE LE REGOLE tra i partecipanti.

Il programma comune di rete deve essere ASSEVERATO dagli organismi espressione delle associazioni imprenditoriali e tale asseverazione costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per accedere ai BENEFICI FISCALI.

Perché un'attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve trattarsi di attività con OBIETTIVI STRATEGICI.

E gli obiettivi strategici non possono essere mere intenzioni, ma, come espressamente previsto dalla legge, devono essere INDICATI nel contratto, insieme alle modalità previste per la REALIZZAZIONE dello scopo comune nonché alle modalità per MISURARE l'avanzamento verso gli obiettivi strategici.

La strategicità degli obiettivi da perseguire con lo strumento del contratto di rete non sembra lasciare spazio a contratti per attività che non siano di impatto, almeno potenziale, sulle economie delle imprese aderenti; pertanto difficilmente potrà configurarsi come contratto di rete in senso proprio un contratto con intenti di mera protezione o per FINI MERAMENTE ORGANIZZATIVI COME I CONSORZI.

La definizione degli OBIETTIVI da conseguire richiede una stabilità di rapporti (diversamente da forme di associazione occasionali, come le ATS o le ATI) né questo legame dovrà fermarsi alla mera stipula del contratto (come può avvenire nei rapporti di franchising o subfornitura), questo legame tra le imprese deve svilupparsi ed evolvere nel tempo con risultati in termini di crescita delle singole imprese o della intera rete.

L'indicazione delle modalità di misurazione è aspetto cui va prestata attenzione anche in fase di redazione del testo contrattuale, poiché essa si rende necessaria al fine di ottenere l'asseverazione.
L'avanzamento verso gli obiettivi potrà essere rilevata con diverse modalità, prevedendo indici quantitativi o qualitativi.

Agevolazioni fiscali


Le imprese partecipanti al contratto di rete potranno beneficiare fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 di un regime di SOSPENSIONE D'IMPOSTA degli utili d’esercizio accantonati a specifica riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato.
Il beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti per il programma di rete. E’ inoltre necessario che gli investimenti siano specificatamente individuati dal programma comune di rete.
Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuna impresa ma con un limite massimo agevolabile di complessivi 20 milioni per l’anno 2011, 14 milioni per gli anni 2012 e 2013.

Agevolazioni finanziarie

La norma prevede inoltre anche la possibilità di poter stipulare convenzioni con l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).
Al riguardo, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa tempi e modalità per fruire di detta agevolazione, pertanto si dovranno attendere specifiche direttive da parte del Legislatore.

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